Mino Mini: piano casa, tra il dire … e il fare … c’è il grande inganno

Mercoledì 9 luglio, quando   agli incontri della <Destra> Claudio Tedeschi  “ puntò il dito su quello che è, sicuramente, un traguardo da realizzare: la riscoperta delle periferie”- cito, con i tempi al passato, il box di agosto 2008 – confidava, evidentemente, su quanto prometteva il Piano Casa ovvero l’art.11 – ancora un art.11- del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 , in sigla D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Sinteticamente: la finanziaria.

      Il Piano Casa (le maiuscole sono nel titolo dell’art.11), gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si proponeva di “…superare in maniera organica il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa…” mediante un piano di edilizia abitativa che doveva essere rivolto all’incremento del patrimonio ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale destinati, prioritariamente a prima casa per le “… categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione”. Introduceva la categoria dell’edilizia sociale costituita, ovviamente, di alloggi sociali così già definiti da un apposito decreto ministeriale, il D.Min.Infrastrutture 22 aprile 2008, e precisava, ribadendo la finalità del piano di superamento dei fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, che lo stesso aveva per oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi mediante programmi integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana. Tali programmi avrebbero dovuto garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare a locazione a canone convenzionato pari almeno al 60% di quelli  da realizzare. Questa la sintesi del burocratese.

     Raccontato in termini più semplici il piano casa funzionava così: per risolvere il problema delle periferie e dare, al tempo stesso, incremento all’edilizia sociale, lo Stato nel D.L. 112/2008 dichiarava che la soluzione del problema era di interesse strategico e  pertanto, ricorrendo all’art. 81 del D.P.R. 616/1977, richiamava a sé ogni competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di esproprio a suo tempo conferite alle regioni ed agli enti locali, promuovendo accordi di programma con soggetti pubblici e privati a prevalente capitale finanziario privato. Come si riprometteva di incentivare tale piano ed i relativi programmi  integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana? Mediante attribuzione di “diritti edificatori” ovvero di volumetria da edificare. In sostanza: a te, soggetto realizzatore, io Stato permetto di edificare un certo numero di metri cubi in più di quelli che ti sarebbero concessi dagli strumenti urbanistici vigenti a patto che il 60% di tale edificato tu lo destini all’edilizia sociale a canone convenzionato. Non ci rimetti perché i costi di costruzione di tale 60% danno già il loro utile d’impresa, inoltre il 40% che ti resta di speculazione, ti viene valorizzato dalla rendita di posizione perché operi in una realtà urbana già consolidata e accresce ancora il suo valore per il recupero urbanistico dell’esistente che proprio tu hai interesse a realizzare al meglio per far rendere il tuo investimento e che io Stato incentivo dandoti altro volume edificatorio ( in burolingua si chiama incremento premiale ) per la dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana. Inoltre ti riduco il prelievo fiscale di pertinenza comunale e gli oneri di costruzione; partecipo con fondi immobiliari alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi per reperire i quattrini necessari e agevolarti nel credito; per evitarti le lunghe e defatiganti procedure di istruzione urbanistica, dichiaro che la tua operazione è di interesse strategico e risolvo io ogni impedimento.

     Questo era il succo dell’art.11 del D.L. 112/2008. Mancava solo il conferimento della medaglia al valore urbano, non prevista nel D.L. 112/2008, e l’abbraccio del Ministro delle Infrastrutture. Fuor di celia, nonostante tutte le incognite che il ricorso all’art.81 DPR 616/1977 avrebbe dovuto superare, era comunque un buon piano che poteva avviare un tentativo di soluzione del gigantesco problema delle periferie; lo stesso che era alla base del disagio sociale che aveva scatenato, in Francia, la rivolta nelle banlieuses nel 2006. Un problema, detto per inciso, che avrebbe ancora bisogno di una trattazione più ampia per metterne in luce i diversi aspetti: logici, economici, etici ed estetici intesi,non solo come immagine, ma come “ forma “ ovvero come modo secondo il quale tali aspetti entrano in relazione tra loro a dar vita ad una città; un organismo che è qualcosa di più – o di meno nel caso specifico – che la somma di case,più strade ,più parcheggi, più servizi.

     Ma torniamo al piano casa del D.L. 112/2008 di cui abbiamo scritto, finora, all’imperfetto. Era un decreto legge e quindi doveva essere convertito in legge. Sennonchè… come sempre nel solito mese destinato alle vacanze, quando l’attenzione della stampa si indirizza verso l’estate dei v.i.p. e degli incidenti nelle strade in conseguenza dell’esodo biblico dalle città, il 6 agosto 2008 con legge n.133, da ora in avanti L.133/2008, avvenne la conversione ad un’altra “religione”. Completamente modificato nella stesura, l’art.11 della L.n.133/2008 esordisce, in apertura, modificando il fine del piano casa: da “superamento del disagio sociale e degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa” diventa “ per il pieno sviluppo della persona umana” qualunque cosa tale espressione voglia significare. Le “categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato” non esistono più; solo gli anziani conservano un riferimento al sociale, ma riferito alle loro “condizioni sociali o economiche svantaggiate”. Viene sostituito il “disagio abitativo” con “bisogno abitativo” che non è la stessa cosa: il primo esprime qualitativamente, in negativo, la degenerazione etica dell’abitare in periferia dove il disagio è soprattutto esistenziale; il secondo esprime quantitativamente una condizione di mercato. Viene sistematicamente abolito ogni riferimento al valore sociale del piano casa: l’edilizia sociale diventa  semplicemente edilizia; talvolta diventa edilizia residenziale. Alla fine i “programmi integrati di promozione di edilizia sociale” nella nuova “religione” diventano di edilizia residenziale anche sociale. Non si tratta di modificazione dei termini in lingua politicamente corretta per evitare ogni riferimento al sociale, ma di palese snaturamento del fine percui fu emanato il D.L. 112/2008; la lobby degli speculatori si è intromessa nella conversione al punto che , laddove si affermava “il piano… ha per oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di nuovi alloggi” la conversione parla di “piano … di edilizia abitativa [che] ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente…”Ciò che era dato come opportunità diventa, invece, l’oggetto determinante.  Persino l’attuazione del piano risulta snaturata: il D.L. 112/2008 prevedeva l’adozione delle modalità previste dal D.Leg.vo n.163/2006 per i lavori relativi ad infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi che sole giustificavano il ricorso all’art.81 del DPR 616/1977, mentre la L. 133/2008 prevede che l’attuazione avvenga tramite il promotore finanziario e le società di progetto per favorire i quali lo Stato deve ricorrere all’art.81 citato.      Sparita la disposizione relativa alla ”attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi … non inferiore al 60% degli alloggi previsti…” sostituita da una generica “realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2”.

      Quell’anche, riportato in corsivo da chi scrive, la dice lunga su come sia cambiato lo spirito della legge e la chiusa è una topica rivelatrice: al comma 2 le categorie sociali svantaggiate non ci sono più, cancellate nel processo di conversione del piano casa originario dal sociale al mercato speculativo.  E la conferma è data dal trasferimento dei diritti edificatori, i famosi metri cubi in più; nel D.L. 112/2008 era disposto in favore “dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato”, nella L. 133/2008, al comma 5, il patrimonio abitativo è diventato orbo della “locazione a canone agevolato”.

       Cioè a dire: io, speculatore, promuovo la costruzione di nuovi alloggi che vanno a incrementare il patrimonio abitativo mio e, per estensione, anche quello generale. Per questa estensione, secondo il comma 5a), tu Stato mi regali [ pardon: mi trasferisci] metri cubi in più da edificare, poi, secondo la lettera e) dello stesso comma, per realizzare anche unità abitative per le categorie svantaggiate, che non ci sono più, mi cedi altri diritti edificatori, ovvero altri metri cubi. Naturalmente deve valere sempre l’interesse strategico, percui tu Stato mi levi l’incomodo dell’istruttoria urbanistica locale, mi riduci il prelievo fiscale di pertinenza comunale e gli oneri di costruzione …etc…etc…

      Per farla breve, che ci sarebbe tanto altro da dire, il piano casa convertito si profila in realtà come un grosso affare speculativo – più del precedente art.11 – che con il

problema delle periferie nulla ha a che fare. Che il legislatore non sappia nemmeno quale sia il problema vero lo dimostra nell’art.13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, che potremmo definire così: – Vendere degrado per risolvere degrado.

     Ma qui il discorso si farebbe lungo perché dovremmo affrontare criticamente il tragico problema delle periferie, della gente alienata che ci vive, delle aberrazioni di quella cultura che le ha progettate, dell’insipienza della politica che le ha realizzate. Dovremmo rivelare perché, pur avendo costruito nell’ultimo sessantennio più che in tutta la nostra storia plurimillenaria, la cultura architettonica ufficiale e quella egemonica al potere,con tutte le sue archistars ,sia stata incapace di costruire una città.

     E dovremmo porci delle domande fondamentali considerando i sessant’anni di fallimenti dell’architettura e della politica. Dato questo piano casa: chi farà, che cosa, dove, ma soprattutto come. E non c’è spazio.

 

 

 

 

          

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                           

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