Tasse e tartassati. Tasse sui rifiuti e iva. In alcuni comuni italiani, cosa hanno fatto pagare finora ai cittadini?

25 Ottobre 2009

Raffaele Sciré

 

VECCHIA TIA E NUOVA TIA

Riceviamo dal fiscalista avv. Raffaele Sciré il seguente documento chiarificatore sulla T.I.A. che pubblichiamo con piacere. Il professionista è impegnato già da tempo in specifiche attività miranti a fare riportare alla giusta applicazione quanto da taluni enti locali pare che non sia stato sinora fatto.

 

Con il rappresentare quanto segue, spero di fare cosa gradita ai lettori e, soprattutto, di evitare che si faccia confusione con l’acronimo T.I.A.
1. Con decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 è stato stabilito, all’art. 58, che, in relazione all’istituzione ed all’attivazione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Comuni debbono istituire una tassa annuale (tassa raccolta rifiuti solidi urbani), da applicarsi in base a tariffa secondo appositi regolamenti comunali, a copertura del costo del servizio (nella misura di almeno il 50% e, per gli enti locali in stato dissesto, nella misura di almeno il 70%).
La tassa in questione viene determinata in base alla superficie.
2. Il successivo intervento legislativo si è realizzato con l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell’art. 49 del cosiddetto “decreto Ronchi”, cioè del decreto legislativo n. 22 del 1997 (successivamente modificato dall’art. 1, comma 28, della legge n. 426 del 9/12/1998, e dall’art. 33 della legge n. 488 del 23/12/1999), il quale ha previsto l’istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio. Tale tariffa, denominata tariffa di igiene ambientale, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del sevizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al sevizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L’articolo in esame ha dato il compito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di elaborare il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. Il metodo normalizzato è stato approvato con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/4/1999.
In sintesi, le differenze più significative della tariffa di igiene ambientale rispetto alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani sono : a) per le utenze domestiche si tiene conto non solo della superficie ma anche dei componenti il nucleo familiare; b) per le utenze non domestiche si tiene conto non solo della superficie ma anche dei coefficienti presuntivi di produzione del rifiuto stabiliti dal Ministero dell’ambiente; c) la copertura totale del costo del servizio è un obbligo e non una facoltà; d) la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (nel caso del Comune di Latina la società “Latina Ambiente) S.p.A.”).
La completa soppressione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione cola tariffa di igiene ambientale, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore.
3. L’ultima rilevante modifica legislativa è costituita dall’art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 29 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente indicato nella rubrica dell’articolo), che una disposizione successiva (l’art 5, comma 2-quater, del decreto legge n. 208/2008) denomina tariffa integrata ambientale.
Tale tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell’autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall’art. 201 dello stesso decreto legislativo ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In sintesi, le differenze più significative della tariffa integrata ambientale rispetto alla tariffa di igiene ambientale sono le seguenti:
utenze domestiche
si tiene conto non solo della superficie e dei componenti il nucleo familiare, ma anche della fascia reddituale di appartenenza
utenze non domestiche
è prevista l’esenzione per quelle superiori ad una certa metratura a seconda della popolazione (per il Comune di Latina 500 mq). I soggetti con superficie superiore a 500 mq dovranno smaltire separatamente rivolgendosi a privati.
riscossione
Deve avvenire attraverso la AATO, oppure vi può provvedere direttamente il Comune, che può anche affidare la riscossione a terzi, ma in questo caso è necessaria una gara comunitaria cui possono partecipare soltanto soggetti iscritti all’albo dei concessionari tenuto dal Ministero dell’economia (di cui, ad esempio, la società “Latina Ambiente S.p.A.” non fa parte).
La soppressione della precedente tariffa (tariffa di igiene ambientale) ha effetto dalla data di entrata in vigore dell’art 238 del decreto legislativo n. 152/2006 (29/4/2006), istitutivo della tariffa integrata ambientale, ma, fino alla completa attuazione della nuova tariffa (cioè con l’emanazione del relativo regolamento ministeriale ed il compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa), continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti, vale a dire i regolamenti in essere alla data del 29/4/2006, e precisamente:
– il regolamento riguardante la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se alla data del 29/4/2006 il Comune non aveva deliberato l’introduzione della tariffa di igiene ambientale ed adottato il relativo regolamento;
– il regolamento riguardante la tariffa di igiene ambientale, se alla data del 29/4/2006 il Comune ne aveva deliberato l’introduzione ed adottato il relativo regolamento.
 
Art. 33 L . 23/12/1999 n. 488
Art. 33 – Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: “dal 1° gennaio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.
2. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l’applicazione della tariffa ai sensi del comma 16”.
3. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
4. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abbrogato il comma 3.
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: “a decorrere dall’esercizio finanziario 1999”.
6. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.
OMISSIS……
Come è evidente, l’articolo richiamato reca delle modifiche all’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, articolo successivamente soppresso dall’art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, il riferimento all’art. 33 in questione è assolutamente fuori luogo e fuorviante, ai fini di una corretta lettura del quadro normativo.
L. 296/2006 art.1 lettera a c. 184 e art. 5 c.1 dl. 30/12/2008
Il comma 184 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che “il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007”.
Orbene, essendo stata abrogata la Tariffa di cui all’art. 49 D.Lgs. 22/1997 (Tariffa d’Igiene Ambientale), i due regimi di prelievo vigenti alla data del 1° gennaio 2007 erano la T.a.r.s.u. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani istituita dal D.Lgs. 507/1993) e la “nuova” Tia (Tariffa Integrata Ambientale istituita dall’art. 238 D.Lgs. 152/2006 come integrato dal D.Lgs. 4/2008). Tale nuova tariffa, si fonda su presupposti parzialmente diversi dalla Tariffa Ronchi (tra le varie peculiarità è da considerare che la sua gestione non può essere affidata in via diretta al soggetto gestore ma spetta agli A.T.O., Autorità d’Ambito regionali o, in alternativa, ad apposite società concessionarie iscritte all’Albo di cui all’art. 53 D.Lgs.446/1997 scelte a seguito dell’esperimento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica) e consiste in un’entrata del tutto differente dalla Tia di cui al decreto Ronchi (oltre alla superficie ed al numero degli occupanti di un’utenza domestica essa è calcolata anche in funzione della fascia reddituale di appartenenza).
Dunque, la Finanziaria 2007 ha vietato il passaggio dalla Tarsu alla nuova Tia di cui all’art. 238 D.Lgs. 152/2006 – unica tariffa la cui fonte legislativa fosse vigente dopo il 29 aprile 2006 -, in considerazione della necessità di attendere l’emanazione della disciplina secondaria strumentale a tale nuova tariffa. E’ chiaro che un passaggio alla vecchia Tariffa d’Igiene Ambientale sarebbe stato illegittimo dopo il 29 aprile 2006, per mancanza della relativa norma legislativa istitutiva.
L. 23/12/2005 n. 266 art.1 comma 134
In merito all’art. 1 comma 134 legge 23/12/2005 n. 266 che dispose la proroga al 1° gennaio 2007 del potere dei comuni di passare dalla Tarsu alla Tia, è da considerare che, pur trattandosi di norma legislativa, questa è una disposizione tacitamente abrogata dall’art. 238 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152. Infatti, quest’ultima è inequivocabilmente una norma sia successiva che speciale rispetto alla prima. E’ significativo rilevare che l’art. 238 è una disposizione contenuta in un atto intitolato “Codice Ambientale”, a differenza dell’art. 1 comma 134 Legge 266/2005 che è una generica disposizione di una legge finanziaria emanata quando ancora era vigente l’art. 49 D.Lgs. 22/1997.
Per quanto sopra, non possono esservi dubbi circa l’avvenuta abrogazione, alla data del 29 aprile 2006, anche dell’art. 49 comma 16 D.Lgs. 22/1997 che prevedeva la facoltà per i Comuni di deliberare in via sperimentale la Tia, all’epoca in cui la vecchia Tariffa d’Igiene Ambientale aveva una valida fonte legislativa. In ogni caso tale disposizione non potrebbe mai derogare ad una norma legislativa successiva e speciale quale l’art. 238 D.Lgs. 152/2006.
Art. 238 comma 11 D.Lgs 152/06
Il comma 11 dell’articolo 238 ha mantenuto in vigore “le discipline regolamentari vigenti” al 29 aprile 2006 e non quelle legislative quali tutte le norme di legge che consentivano il passaggio dalla Tarsu alla Tariffa del Decreto Ronchi.
Ciò significa che, come affermato unilateralmente in dottrina, nonchè in diverse note dell’Anutel (Associazione Nazionale Uffici Enti Locali) – cioè dall’associazione rappresentativa degli uffici degli stessi soggetti attivi Tia – al 29 aprile 2006 sussisteva la seguente situazione:
– i regolamenti comunali già emanati in materia di Tariffa di igiene ambientale restano operativi fino all’emanazione dei regolamenti attuativi della nuova Tariffa Integrata Ambientale;
– la normativa statale di riferimento della Tariffa di igiene ambientale non è più operante, non consentendo più quindi il passaggio alla Tariffa del Decreto Ronchi.
Corte dei Conti Sez. Campania Parere n. 4 del 17/03/2008
Ha riconosciuto che il D.Lgs. 152/2006 ha abrogato la vecchia tariffa del Decreto Ronchi ed ha istituito una nuova entrata “fissando nuovi criteri di calcolo della tariffa e delle agevolazioni”. Non essendo stato ancora emanato alcun regolamento di attuazione della T.I.A., di cui all’art. 238 D.Lgs. 152/2006, “rimangono validi, fino a nuova disciplina, le normative regolamentari precedenti emanate in attuazione del Decreto Ronchi”, quindi quelle emanate prima del 29/4/2006.
 
Infine, la stessa Corte Costituzionale, nella Sentenza 238/2009, quella che ha dichiarato non dovuta l’IVA sulla TIA, ha dichiarato che l'”art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006 (in realtà dal 29 aprile) ha soppresso la tariffa di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che una disposizione successiva (l’art. 5 comma 2-quater del citato decreto legge n. 208 del 2008) denomina tariffa integrata ambientale (TIA)”

R. S.
 

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