16 Marzo 2010
Fonte: TAT
Ancora su Valle del Mela & inquinamento
Assemblea Regionale Siciliana – Gruppo Parlamentare PDL – Interrogazione
Al Presidente della Regione
All’All’Assessore al territorio ed ambiente
All’Assessore all’energia
All’Assessore alle attività produttive
Premesso che:
Con D.A. n. 50/GAB del 04/09/2002, il territorio dei Comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela è stato dichiarato Area ad elevato rischio di crisi ambientale in relazione all’impatto conseguente alla presenza di insediamenti industriali di notevoli dimensioni (centrale termoelettrica, raffineria di petrolio, ecc.). Con lo stesso provvedimento è stata, inoltre, istituita la Commissione Stato- Regione-Provincia-Enti locali con il compito di predisporre il Piano di risanamento ambientale e rilancio economico del Comprensorio del Mela, integrata nella composizione con il successivo D.A. n. 883 del 16/07/2003.;
Considerato che:
Il Ministero dell’ambiente con DECRETO 11 agosto 2006 avente come oggetto:”Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Area industriale di Milazzo.”testualmente ammette che la perimetrazione del sito è provvisoria e che l’inquinamento è da addebitarsi :
– all’inquinamento atmosferico del suolo, del sottosuolo e delle falde derivante dall’utilizzo di prodotti petroliferi sia della Raffineria che della centrale termoelettrica;
– dagli effetti, eventuali, derivanti dall’incendio del deposito frigoriferi di Messina ambiente a Giammoro;
– Dalla lavorazione dell’amianto nell’area ex Sacelit;
Verificato che:
Il D.lgs 152/06 prevede, nella parte quarta dello stesso e specificatamente al titolo V gli obblighi e le modalità di bonifica ed in particolare l’art 242 al comma 2, che “Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. “;
Verificato inoltre che
Lo stesso D.lgs 152/06 al successivo comma 4 dell’ art.244 si prevede che “Se il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250, inoltre prevede, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza., il sistema sanzionatorio e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza-definendo ulteriormente alla lettera t) le condizioni di emergenza tra le quali:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.
Accertatato che:
Nella zona presuntivamente individuata come SIN non sono state effettuate indagini specialmente in quelle parti ove storicamente non sono state svolte attività o ove non sono state svolte attività inquinanti da considerare quali punti di bianco per le attività varie, per verificare se in tale terreni, si abbia o no il superamento delle CSC. Ne tantomeno si sono confrontati i dati di tali terreni con i dati di terreni consimili considerabili quali punti di bianco esterni al SIN siti certamente utili se non inquinati all’avvio di attività imprenditoriali
Considerato che:
in presenza di inquinamento anche le ditte o qualunque altro soggetto anche se svolge attività non inquinanti si troverebbero nelle condizioni di dovere esborsare considerevoli somme pur non essendo assolutamente responsabili di un inquinamento diffuso e che mell’area di cui sopra solamente la Ditta Edipower sta provvedendo al risanamento con una spesa di circa 35.000.000 Mln di Euro in quanto gli atti amministrativi ed autorizzativi necessari sono stati svolti dal Comune di San Filippo del Mela, prima della solita dichiarazione di emergenza o di interesse nazionale;
verificato che
per le attività di disinquinamento della zona sono state perse le somme(andate in perenzione ) e previste a tale riguardo pari a 4.500.000 Euro;
Tutto ciò considerato si chiede
Al Presidente della Regione, All’Assessore al territorio ed ambiente, All’Assessore all’energia, All’Assessore alle attività produttive
Se non ritengano di avviare una indagine conoscitiva finalizzata all’accertamento delle modalità di gestione delle procedure fin qui adottate e per conoscere come sia stato possibile avallare da parte della pubblica amministrazione una tale somma di incompetenze che rischia concretamente di provocare un gravissimo e persino irreparabile danno economico ad aziende estranee alla formazione dell’inquinamento.
Anche alla luce del fatto che in mancanza di responsabili la Regione Siciliana sarà costretta a rimborsare le somme sborsate dai singoli privati, con la magra consolazione di potersi rivalere sul proprietario precedente dei terreni, ovverosia l’A.S.I.
On. Roberto Corona
Palermo, 4 marzo 2010