Il Tribunale UE annulla un bando di assunzione nelle sole tre lingue inglese, tedesca e francese
03/02/2011 – Lussemburgo – Il diritto dell’Unione europea dispone che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle sue Istituzioni sono il bulgaro, lo spagnolo, il ceco, il danese, il tedesco, l’estone, il greco, l’inglese, il francese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, l’ungherese, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, il finlandese e lo svedese.
Il 27 marzo 2007 l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha pubblicato, sul suo sito internet, l’invito a manifestare interesse («IMI») EPSO/CAST/EU/27/07 nelle lingue tedesca, inglese e francese, al fine di costituire un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all’interno delle Istituzioni e delle agenzie comunitarie.
Tale IMI prevedeva che tutti i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. I candidati avrebbero dovuto sostenere i test nella loro seconda lingua, da scegliere tra il tedesco, l’inglese e il francese. Qualora una di tali tre lingue fosse stata la loro lingua principale, i candidati avrebbero dovuto scegliere come seconda lingua una delle altre due.
Il 4 giugno 2007 l’Italia ha proposto dinanzi al Tribunale dell’UE un ricorso di annullamento contro tale IMI, ritenendo in particolare che la sua pubblicazione sul sito internet dell’EPSO in sole tre lingue non fosse conforme ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e del multilinguismo.
Con la sua sentenza odierna (causa T-205/07, Repubblica italiana contro Commissione europea), il Tribunale rileva che nessuna disposizione o principio di diritto dell’Unione impone che un IMI sia pubblicato sistematicamente sul sito internet dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali. Infatti non esiste un principio generale di diritto dell’Unione che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza.
Tuttavia, se è vero che l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti di un IMI, tali misure non devono condurre a una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto.
Pertanto, se l’amministrazione decide di pubblicare sul sito internet dell’EPSO il testo di un IMI unicamente in alcune lingue, essa, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale invito, deve adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’IMI e delle versioni linguistiche in cui esso è stato pubblicato integralmente.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, sul sito internet dell’EPSO l’IMI è stato pubblicato integralmente soltanto nelle lingue tedesca, inglese e francese. Dall’altro, la Commissione non ha previsto né la pubblicazione sul proprio sito – che è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – di un annuncio che informa dell’esistenza e del contenuto dell’IMI controverso, né l’adozione di altre misure equivalenti. Quindi, anche supponendo che il sito internet della Commissione rinvii, in tutte le lingue ufficiali, al sito trilingue dell’EPSO, è giocoforza constatare che sussiste un rischio rilevante che i candidati potenzialmente interessati, la cui lingua materna sia diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, non siano neanche informati dell’esistenza dell’IMI.
Di conseguenza, la possibilità di essere informati dell’esistenza dell’IMI controverso non era identica per ciascun candidato, indipendentemente dalla lingua di partenza. Al contrario, tale IMI può favorire candidati in possesso di determinate cittadinanze, vale a dire degli Stati membri in cui le lingue tedesca, inglese e francese sono lingue ufficiali.
Per tali motivi, il Tribunale dichiara che la pubblicazione dell’IMI EPSO/CAST/EU/27/07 nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, sul sito internet dell’EPSO, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra i potenziali candidati, contraria al diritto dell’Unione e lo annulla. Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea..
“Esprimo grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale dell’Unione: questa decisione rappresenta una vittoria per il nostro Governo, che sta conducendo a livello europeo importanti battaglie in difesa della lingua italiana”, dichiara la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli (PPE/PdL). “Un impegno forte per i cittadini italiani, affinché non siano discriminati nell’accesso e nella partecipazione a un concorso, come in questo caso, e per le imprese nazionali, nel caso del brevetto europeo. Il Tribunale in maniera chiara e inequivocabile afferma che il principio del multilinguismo, riconosciuto e tutelato dall’Unione europea, non può essere messo in discussione”.