Giornata della Terra: Matteo si sbraccia a New York e quattro gocce di petrolio in Liguria lo risuolano

22 Aprile 2016

Domenico Cambareri – Carlo Seranil

I pochi “insignificanti” litri di carburante perduto in un canale ligure sono cosa assolutamente insignificante perché pare che non facciano presagire, non consentano ai cervelli fossilizzati di tanta casereccia umanità di intuire e di dare dimensioni alla reale portata di qualsiasi forma di inquinamento da petrolio e dai suoi derivati. Nonostante le pluridecennali esperienze di disastri avvenuti in ogni parte del globo e in Europa. -D.C.

In riferimento a quanto abbiamo pubblicato nei giorni scorsi a proposito del referendum sulle piattaforme estrattive esistenti nelle nostre acque territoriali, pubblichiamo un intervento di Carlo Seranil :
<< Ho condotto una ricerca normativa che dimostra, in maniera oggettiva ed inoppugnabile, almeno una delle bugie espresse da Matteo Renzi nel corso della campagna referendaria. Si tratta dell’affermazione, ripetuta e conclamata anche nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nella serata del 17/04, dopo la certezza del mancato raggiungimento del quorum, secondo cui la mancata abrogazione della norma sottoposta a referendum avrebbe salvato 11.000 posti di lavoro, messi a rischio e repentaglio con il referendum. Ora, come si può facilmente evincere, la normativa di riferimento sulla durata delle concessioni di coltivazione ( applicabile alle situazione di specie ) prevede: 1) trenta anni al momento del rilascio delle concessioni + dieci anni di proroga, decorsi i due terzi del primo periodo ( cfr. art. 29 legge n. 613/1967 ) ì; 2 ) una o più proroghe di cinque anni ciascuna, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale ( cfr.art. 9 , comma 8 , della  Legge n. 9/1991 ). Così, ad esempio, calando il tutto sulle concessioni relative alle piattaforme Vega (quelle al largo di Ragusa), partendo dai dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico  ( cfr. sito unmig.mise.gov.it/unmig/ strutture marine ) abbiamo: concessioni rilasciate nel febbraio del 1984, prima proroga richiesta nel 2012 con scadenza dicembre 2022. Ulteriore proroga accordabile di almeno 10 anni, con conseguente scadenza non prima del  dicembre del 2032 ). Analoga operazione si può fare per tutte le altre concessioni marine, partendo dai dati forniti dal Ministero, con sonora ed inoppugnabile dimostrazione della falsità, consapevole, del  primo ministro. Ometto tutte le altre considerazioni, documentate, circa il ridotto o nullo pagamento degli oneri fiscali da parte dei concessionari ( mediante la strategia della ridotta estrazione ), il mantenimento delle strutture praticamente dismesse, degradate e fatiscenti etc…

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Documentazione normativa:
Si riporta di seguito estratto del testo delle disposizioni di tutela ambientale delle aree marine culminate, da ultimo, con la norma sottoposta al referendum abrogativo del 17/04/2016 .  A colore e sottolineate le parti che hanno riguardato direttamente il quesito referendario.
Ai fini di una più completa cognizione va precisato che la legge ambientale nel suo testo originario dell’aprile 2006 non prevedeva in maniera specifica tale tutela , introdotta soltanto con il D.Lgs. 29/06/2010 n. 128 , art. 2 .Per completezza vengono infine riportate le disposizioni rilevanti ai fini della durata delle concessioni .
Si omettono , pertanto , il testo iniziale della legge e le successive modifiche non rilevanti ai fini della tutela specifica delle aree marine , riportando la normativa solo a partire dalla modifica introdotta con il citato D.Lgs. 128/2010 .
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – suppl. ord. n. 96)
( testo in vigore al luglio del 2011 )
Art. 6. Oggetto della disciplina
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. (10)
(10) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
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Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184
Art. 2 Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121
G.U. n.177 del 1/8/2011
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato
Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012)
( testo in vigore ad agosto del 2012 )
Art. 35 -Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302)
( testo in vigore dal 14/01/2016 e sottoposto a referendum abrogativo )
Articolo 1
239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121
G.U. n.177 del 1/8/2011
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  1. Al comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e’ stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».
Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012)
( testo in vigore ad agosto del 2012 )
Art. 35 -Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
  1. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302)
( testo in vigore dal 14/01/2016 e sottoposto a referendum abrogativo per la parte evidenziata in giallo )
Articolo 1
239. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016)
( testo in vigore dal 2/02/2016 )
Capo I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURAE PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Art. 2. Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all’ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino».
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Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali
Articolo 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali.
8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe (8). 9. (9).
……………..
Legge 21 luglio 1967, n.613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Articolo 29 La durata della concessione è di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell’art. 2.