CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 5840 |
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
NERI, GASPARRI, ANEDDA, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI,
BONO, DONATO BRUNO, COLA, COLUCCI, LA RUSSA, MARINO, MAROTTA,
MAZZOCCHI, PECORELLA, SAPONARA, SGARBI, SIMEONE
Modifiche al codice di procedura penale
in materia di rapporti fra pubblico ministero e polizia
giudiziaria
Presentata il 23 marzo 1999
PROGETTO DI LEGGE – N. 5840
Onorevoli Colleghi! – Mentre la delinquenza organizzata continua a proliferare a fronte dell’incapacità dello Stato di trovare misure congrue di contrasto, l’allarme sociale determinato dal dilagare di reati riferibili alla cosiddetta “criminalità comune” che, con espressione non condivisibile, sono stati definiti di “microcriminalità”, evidenzia come il sistema sicurezza-giustizia, anche sotto questo aspetto, non sia oggi in grado di dare risposte credibili in termini di efficienza e di tempestività. Da un lato è ormai un preoccupante dato di fatto il persistente stato di crisi di una giustizia penale che non riesce a celebrare i processi in termini ragionevoli e comunque raggiunge meno del 5 per cento degli autori di furti e di scippi, mentre dall’altro è diventato evidente che il ruolo della polizia giudiziaria è chiaramente inadeguato rispetto alle finalità che essa deve perseguire. Entrambe le circostanze sono la conseguenza diretta dell’assetto normativo introdotto con il codice di procedura penale entrato in vigore nell’ottobre 1989. La scelta operata con il nuovo codice di procedura penale è stata infatti quella di attribuire al pubblico ministero non solo un potere di direzione delle indagini che, per come strutturato, ha ridotto l’autonomia operativa della polizia giudiziaria, ma anche un potere di ricerca della notizia di reato che ha determinato la sovrapposizione, e talvolta la competizione, in un ambito normalmente di competenza della polizia giudiziaria.
Le conseguenze di queste scelte sono davanti agli occhi di tutti. Il potere d’iniziativa di indagine per ricercare ipotetiche notizie di reato, scaturente dal combinato disposto degli articoli 326 e 330 del codice di procedura penale ha di fatto trasformato il pubblico ministero in una sorta di “super poliziotto” ed ha inondato gli uffici di procura di fascicoli di “indagini conoscitive” che assorbono consistenti risorse di uomini e mezzi del sistema giudiziario, con i relativi rilevanti costi, ed impegnano spesso esaustivamente la polizia giudiziaria.
Il potere esclusivo di direzione delle indagini, derivante dal combinato disposto degli articoli 327, 347, 348 e 370 del codice di procedura penale, ha a sua volta privato la polizia giudiziaria, nonostante le previsioni di cui all’articolo 348 del codice di procedura penale, del potere di autonoma iniziativa di indagine: con il risultato di aver ridotto nei fatti l’attività della polizia giudiziaria soltanto a quella delegata dal pubblico ministero, così trasformato in unico ed esclusivo dominus delle indagini.
I quasi dieci anni di sperimentazione del nuovo codice di procedura penale consentono oggi di affermare che i guasti davanti ai nostri occhi derivano proprio dall’avere trasformato il pubblico ministero da magistrato titolare dell’esercizio dell’azione penale, cosa che presuppone l’esistenza di una notizia di reato, a soggetto che ricerca la notizia di reato e dirige le indagini, sia a tale fine che successivamente alla ricezione della notizia. L’avere trasformato il soggetto che esercitava il primo controllo di legalità in sede giudiziaria dell’operato delle Forze di polizia in improprio poliziotto ha cioè da un lato diminuito le garanzie per il cittadino e dall’altro svilito e circoscritto l’attività della polizia giudiziaria.
Proprio la ratio, in termini di processo accusatorio, delle scelte operate nel codice di procedura penale impone oggi di apportare le necessarie modifiche che devono rispondere ad alcuni punti inderogabili: la polizia giudiziaria deve recuperare il potere di iniziativa e di direzione delle indagini che costituiscono il compito suo proprio per funzioni e radicamento territoriale; il pubblico ministero deve tornare alle funzioni di magistrato titolare dell’esercizio dell’azione penale dopo la ricezione di una notizia di reato; l’attività della polizia giudiziaria deve essere coordinata dal pubblico ministero per garantirne l’osservanza della legge senza mortificarne le potenzialità.
Il recupero della distinzione tra potere di iniziativa e di direzione delle indagini e loro coordinamento servirà inoltre a meglio utilizzare a fini di giustizia le qualificate professionalità di polizia giudiziaria e di magistrati del pubblico ministero: per la polizia giudiziaria quella finalizzata alla ricerca della notizia del reato e delle prove dello stesso; per il pubblico ministero quella finalizzata al completamento del quadro probatorio ed alla sua utilizzazione in chiave processuale.
Il ritorno dei magistrati del pubblico ministero a funzioni più propriamente giudiziarie, pur mantenendo un potere di coordinamento delle indagini, servirà a meglio preparare i processi, a rivalutare le attività di interrogatorio di imputati e testimoni, oggi troppo spesso asetticamente delegate alla polizia giudiziaria, ed a marcare la differenza tra attività di raccolta della prova e di valutazione della stessa.
La normativa potrà inoltre essere meglio adeguata al numero 37) del comma 1 dell’articolo 2 della legge delega per l’emanazione del codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), atto in parte disatteso ed in parte travalicato.
In questo senso viene presentata la proposta di legge, il cui articolo 2 modifica l’articolo 56 del codice di procedura penale prevedendo il coordinamento delle indagini da parte del pubblico ministero in luogo dell’attuale direzione. Tale previsione impone inoltre la modifica nello stesso senso degli articoli 55, 327, 330, 335, 348, 370 e 384 del codice di procedura penale. Anche l’articolo 59 del codice di procedura penale deve essere adeguato ai criteri della presente riforma.
Con l’articolo 7 della presente proposta di legge si introduce il comma 1-bis dell’articolo 347 del codice di procedura penale al fine di assicurare la trasmissione completa della documentazione delle attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria, mantenendo invece ferma la tempestiva comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero in quanto non è il sistema delle garanzie, cui tali disposizioni sono finalizzate, che deve essere rivisto, bensì quei meccanismi che hanno prodotto le degenerazioni sopra considerate, snaturando le funzioni del pubblico ministero e vanificando quelle della polizia giudiziaria.
Non richiedono invece modifica gli altri articoli del codice di procedura penale che sono compatibili con il nuovo assetto dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria.
PROGETTO DI LEGGE – N. 5840
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell’articolo 55 del codice di procedura penale, le parole: “disposta o delegata” sono sostituite dalla seguente: “richiesta”.
Art. 2.
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 56 del codice di procedura penale, le parole: “sotto la direzione” sono sostituite dalle seguenti: “con il coordinamento”.
Art. 3.
1. Al comma 1 dell’articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: “dipendono” è inserita la seguente: “funzionalmente”.
2. Al comma 2 dell’articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: “responsabile” è inserita la seguente: “funzionalmente”.
3. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: “dipendono” è inserita la seguente: “funzionalmente”, e dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, previo concerto con il superiore da cui gerarchicamente dipendono”.
Art. 4.
1. L’articolo 327 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 327. – (Poteri del pubblico ministero). – 1. Il pubblico ministero coordina le indagini e può disporre direttamente della polizia giudiziaria”.
Art. 5.
1. L’articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 330. – (Notizia del reato). – 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa.
2. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: “o che ha acquisito di propria iniziativa” sono soppresse.
Art. 7.
1. Al comma 1 dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le parole da: “, delle quali” fino alla fine del comma sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 347 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
“1-bis. La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero la documentazione dell’attività di indagine svolta entro quindici giorni dalla comunicazione della notizia di reato ovvero a richiesta del pubblico ministero. In caso di fermo o di arresto in flagranza di reato la documentazione deve essere trasmessa nei termini di cui al comma 3 dell’articolo 386″.
Art. 8.
1. Al comma 3 dell’articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: “specificamente delegati” sono sostituite dalle seguenti: “specificamente richiesti”.
2. Al comma 4 dell’articolo 348 del codice di procedura penale, le parole: “o a seguito di delega” sono sostituite dalle seguenti: “o a seguito di richiesta”.
Art. 9.
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Dopo aver ricevuto una notizia di reato il pubblico ministero coordina ogni attività di indagine”.
2. Al comma 4 dell’articolo 370 del codice di procedura penale, le parole: “specificamente delegati” sono sostituite dalle seguenti: “specificamente richiesti”.
Art. 10.
1. Al comma 2 dell’articolo 384 del codice di procedura penale, le parole: “la direzione” sono sostituite dalle seguenti: “il coordinamento”.